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Per la prima volta un tribunale ammette il prolungamento di 20 anni di una concessione in base agli investimenti effettuati prima della Bolkestein.

fonte: Mondobalneare.com 

Importante pronuncia del Tar Abruzzo sul legittimo affidamento agli attuali balneari: per la prima volta un tribunale ha ammesso che è possibile rideterminare la durata delle concessioni demaniali marittime caso per caso, in ragione degli investimenti effettuati entro il 2008, prima cioè che venisse abrogato il rinnovo automatico dei titoli. In base al precedente regime, infatti, i titolari degli stabilimenti avevano la garanzia di una durata eterna e quindi hanno effettuato investimenti di conseguenza, mentre il successivo recepimento della direttiva europea Bolkestein ha cambiato le carte in tavola da un giorno all’altro, lasciando migliaia di imprenditori con la scadenza imminente dei titoli e con ingenti investimenti da ammortizzare. Ma a ridare parziale speranza ai balneari è ora arrivata questa pronuncia del tribunale amministrativo dell’Aquila, che ha dato ragione al titolare dello stabilimento balneare Arlecchino contro il Comune di Giulianova e l’Agenzia del demanio, riconoscendo all’imprenditore il diritto di poter estendere la durata della concessione fino a 20 anni. Resta ancora da definire una complessiva riforma del settore che metta fine alla minaccia delle evidenze pubbliche senza alcuna salvaguardia per gli attuali imprenditori, ma intanto la sentenza del Tar Abruzzo mette dei fondamentali capisaldi in merito agli investimenti non ancora ammortizzati. Il contenzioso e la pronuncia Questi i fatti, ripercorsi da una nota dell’associazione Federbalneari a cui è associato l’Arlecchino: «Il 30 dicembre 2015 il concessionario abruzzese aveva chiesto un’estensione della durata della concessione in virtù della legge 494/1993, in quanto la realizzazione delle opere assentite dal medesimo Comune aveva comportato investimenti per complessivi 500 mila euro, per ammortizzare i quali sarebbe stato indispensabile prolungare la durata della concessione in essere». «In risposta al concessionario, con specifica nota il Comune di Giulianova ha chiesto all’Agenzia del demanio un parere in merito all’istanza presentata dall’imprenditore, negandogli l’estensione della concessione e dunque portando il titolare dell’Arlecchino a presentare ricorso al Tar». Nel merito, il balneare ha chiesto l’annullamento della nota del Comune di Giulianova recante atto di diniego di “istanza di proroga a tutto il 2035, ex comma 4-bis dell’art. 03 D.L. 400/93 s.m.i.” e del parere dell’Agenzia del demanio (direzione regionale Abruzzo e Molise) recante a oggetto “istanza di proroga a tutto il 2035, ex comma 4-bis dell’art. 03 D.L. 400/93 s.m.i.”, nonché di ogni altro atto presupposto e connesso. Con la sentenza n. 271/2018 pubblicata lo scorso 2 luglio, i giudici della prima sezione del Tar Abruzzo hanno dato ragione al ricorrente, accogliendo il suo ricorso e rilevando che, a norma di legge nazionale, l’imprenditore ha agito in «buona fede» avendo «ottenuto una determinata concessione in un’epoca in cui non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza», in linea con quanto affermato dalla Corte di giustizia europea nella sentenza “Promoimpresa” del 14 luglio 2016. Ora l’amministrazione comunale di Giulianova dovrà dunque avviare l’iter, in accordo con l’Agenzia del Demanio, per individuare la procedura amministrativa tesa al rilascio del prolungamento della concessione. Il testo della sentenza Per scaricare e leggere il testo integrale della sentenza, clicca qui (pdf, 6 pagine).

 

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